STATUTO SOCIALE

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STATUTO SOCIALE

ART.1 – COSTITUZIONE e SEDE: nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita, con sede legale in via G. Fabbrini 26, 50063 Figline Valdarno (FI), un’ Associazione culturale ricreativa e sociale (ONLUS) denominata

LI.BRA

L’Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.

I soci sono invitati a partecipare all’attività dell’Associazione mantenendo un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con i terzi, nonché all’accettazione delle norme del presente Statuto.

ART.2 – DURATA: l’Associazione ha durata illimitata.

ART.3 – SCOPO: l’Associazione non ha alcun fine di lucro ed opera per fini ricreativi, sociali e culturali oltre che inclusivi per il soddisfacimento di interessi collettivi. Le attività sono decise di volta in volta, senza uno schema fisso ne con particolari obblighi riguardo alla natura che esse devono assumere.

In particolare i fini istituzionali dell’Associazione sono:

  • sviluppo promozione organizzazione di eventi ricreativi/culturali/informativi nel territorio dello Stato Italiano;

  • la gestione di attività e di servizi connessi all’organizzazione e all’intrattenimento e informazione.

  • Incontri culturali , masterclass e workshop di formazione sia strettamente lavorativi che culturali.

  • Diffusione e promozione di ogni tipo di arte e artigianato.

  • Incentivazione e collaborazioni Homescooling ( scuola parentale) diretta e attraverso terzi anche istituzionali

  • Favorire la sensibilizzazione culturale tramite la realizzazione di documentazione (fotografica, video ecc) e di materiale divulgativo, attività editoriali, pagine web ed incontri nelle scuole.

  • Promuovere la nascita di strutture pubbliche o private per finalità culturali e ricreative.

  • Instaurare rapporti di cooperazione con enti pubblici, organizzazioni o associazioni nazionali od internazionali che perseguano gli stessi scopi

  • Organizzare incontri tra soci in occasione di festività o ricorrenze ed ogni qual volta se ne desideri. Gli incontri saranno: inerenti agli scopi dell’associazione, culturali e ricreativi leciti.

  • Attività di inclusione anche per diversamente abili.

  • Promuovere tutte le attività ludiche e ricreative per bambini ed anziani, oltre le varie assistenze sociali non di natura clinica o medica in genere.

  • Promuovere ed agevolare tutte le attività informative e formative riconducibili all’occupazione nei limiti della normativa vigente

  • Impresa sociale

ART.4 – ATTIVITA’: l’Associazione ha per oggetto, in particolare l’organizzazione di eventi musicali e cinematografici, incontri di formazione, fiere, iniziative e manifestazioni di vario genere nell’interesse della collettività, in oltre si propone di:

  • organizzare, promuovere e sviluppare giornate/serate ricreative e di incontro;

  • gestire impianti propri o di terzi, adibiti all’attività dell’intrattenimento e formazione;

  • gestire, osservandone le relative norme amministrative e fiscali di luoghi d’intrattenimento e ritrovi sociali;

  • esercitare, senza scopo di lucro, attività di natura commerciale diretta o indiretta per autofinanziamento osservando le normative relative agli aspetti fiscali;

Tutta l’attività dell’Associazione deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni amministrative e fiscali.

ART. 5 – SOCI: il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli.

Il rapporto associativo è unico indipendentemente dalle varie categorie di soci.

E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti gli associati maggiori d’età hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

ART.6 – AMMISIONE DEI SOCI: chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta verbale ai componenti del Consiglio Direttivo, in primis al Presidente che ne condividerà la proposta, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni e alle delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

All’atto dell’ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti verrà rilasciata una tessera sociale e il richiedente acquisterà ad ogni effetto la qualifica di socio.

ART.7 – QUOTA D’ISCRIZIONE: i soci sono obbligati a versare il contributo associativo annuale. Tali quote sono stabilite in funzione dei programmi di attività con delibera del Consiglio Direttivo di anno in anno e non potranno mai essere restituite. Le quote o contributi associativi non sono trasmissibili e rivalutabili. E’ ammesso il trasferimento per causa di morte agli eredi dietro loro esplicita richiesta.

ART. 8 – DIRITTI DEI SOCI: la qualifica di socio da diritto a:

  • partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione

  • partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti

  • partecipare alle elezioni degli organi direttivi e a essere eletti per ricoprire cariche sociali

Non è prevista l’esclusione temporanea dalla partecipazione alla vita dell’Associazione.

ART. 9 – OBBLIGHI DEI SOCI: i soci sono tenuti:

  • – all’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali e direttivo;

  • – al pagamento della quota associativa

ART. 10 – RECESSO DEI SOCI: la qualifica di socio si perde:

  • in caso di dimissioni scritte indirizzate al Consiglio Direttivo;

  • per mancato versamento della quota associativa annuale

  • causa morte

  • per esclusione

  • per morosità

ART. 11- ESCLUSIONE DEI SOCI: l’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio

  • che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;

  • che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;

  • che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione;

  • che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo stabilito

ART. 12 – COMUNICAZIONI: le delibere prese in materia di recesso decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera o mail e questi non avranno diritto al rimborso della contributo associativo annuale versato.

ART.13 – PATRIMONIO: il patrimonio è indivisibile ed è costituito:

  • contributi associati, oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’Associazione per il conseguimento degli scopi sociali e da avanzi di gestione;

  • dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;

  • da eventuali contribuzioni straordinarie, anche se provenienti da non soci;

  • da tutto quanto altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell’Associazione.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

Il patrimonio non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell’Associazione.

ART.14 – ESERCIZIO SOCIALE: l’esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all’assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall’assemblea degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio.

ART.15 – SONO ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE:

  • l’Assemblea degli associati;

  • Il Consiglio Direttivo

  • I Segretari

  • Il Tesoriere

  • il Vice Presidente

  • il Presidente

ART.16 – ASSEMBLEA: l’assemblea degli associati è composta dalla generalità dei soci.

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi almeno 15 (quindici) giorni prima dell’adunanza e deve essere effettuata mediante invio di lettera o mail o pec con riscontro di notifica, indirizzata ai soci e/o mediante affissione nell’albo dell’Associazione e/o mediante mezzi di comunicazione attualmente in uso, dovrà contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.

ART.17-ASSEMBLEA ORDINARIA: l’assemblea ordinaria delibera in particolare: sull’approvazione del bilancio annuale e si esprime sulla relazione consuntiva e programmatica:

sulla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente del Consigli Direttivo;

delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza del presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

approva gli eventuali regolamenti;

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. L’assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo degli associati; in questo caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni della data della richiesta.

Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un solo voto.

Ogni associato può rappresentare, per delega scritta, fino a 5 associati.

ART .18 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA: l’assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori, sul trasferimento o cambio della sede e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

ART.19 – DELIBERAZIONI ASSEMBLEA: in prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni. Le delibere dell’Assemblea ordinaria sono valide, a maggioranza assoluta dei voti.

L’assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci, in seconda convocazione con la presenza di metà dei soci. L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza almeno due terzi dei voti espressi, in seconda convocazione con la maggioranza assoluta di almeno metà dei voti espressi, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti degli associati presenti.

L’assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera mediante votazione che può avvenire:

a) per appello nominale

b) per alzata di mano

Nella votazione per alzata di mano è sempre ammessa la controprova, confermata con firma nel verbale di riunione.

ART. 20 – ASSEMBLEA: L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, o dalla persona designata dall’assemblea stessa che componga il direttivo. La nomina dei Segretari viene fatta dal Presidente dell’assemblea.

ART.20 – CONSIGLIO DIRETTIVO: l’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo che cura l’amministrazione ordinaria e straordinaria. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 membri ad un massimo di 10 scelti tra gli associati, che restano in carica per 5 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge i segretari, il Tesoriere e vi vari responsabili (Web,Legale,Addetto Stampa ecc.)

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/5 dei membri.

La convocazione è fatta almeno 7 (sette) giorni prima dell’adunanza, mediante affissione presso l’albo dell’associazione o/e con mezzi di comunicazione attualmente in uso (mail o pec); le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

1. curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari

2. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo

3. compilare i regolamenti interni

4. stipulare atti o contratti inerenti all’attività sociale

5. deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati

6. nominare i responsabili delle commissioni lavoro e delle branche di attività di cui su articola la vita dell’Associazione

7. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione.

ART. 22 – SOSTITUZIONE: in caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri quelli rimasti in carica debbono convocare l’assemblea perchè provveda alla sostituzione di mancanti.

ART.23 – PRESIDENTE: il Presidente che viene eletto dall’Assemblea ordinaria ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. Al Presidente è attribuita in via autonoma il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente, la firma sociale spetta al Vice Presidente.

ART.24 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: il collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplementari (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).

L’incarico dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblee e senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo, con la facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri, danno parere sul bilancio.

ART.25 – SCIOGLIMENTO: lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore.

Esperita la liquidazione tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, e Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività.

ART.26 – per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

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